Si prega di leggere attentamente tutti gli articoli prima di firmare.
Convenzione di Tirocinio Formativo
Art. 1 - Oggetto
La Società ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture il tirocinante per un periodo di formazione su proposta di PIUITALIA, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196 del 1997.
Art. 2
a) Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d, della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
b) Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
c) Per il tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento (vedi allegato A) contenente:
- Nominativo del tirocinante;
- Nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda;
- Strutture (loro sedi) presso cui si svolge il tirocinio (Laboratori, reparti, uffici, ecc.);
- Identificativi delle assicurazioni infortuni INAIL (Posizione N° 020748869 / 87) ed R.C. (Compagnia assicurativa AXA polizza N° 81318)
Art. 3
Il tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento è tenuto a:
a) Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento.
Accademia Mestieri Italiani PIUITALIA S.r.l - Sede legale: Via Socrate N 16 – 05029 San Gemini (TR) – Sede operativa: Via Sirolo N° 24 - 61122 Pesaro (PU) - PI: 01666860554
Sito web www.piuitaliaformazione.com - Telefono 3925991479 - 0744 616 838 - E-mail: piuitalia.form@gmail.com - Pec: piuitaliasrl@pec.net
b) Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
c) Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
d) E' tenuto a comunicare qualunque assenza o sospensione, non sono ammessi cambiamenti di orario, ne interruzioni. Eventuali inosservanze comportano il decadimento degli impegni del soggetto ospitante e del soggetto promotore.
Art. 4
Il soggetto promotore è tenuto a:
a) Fornire al soggetto ospitante i dati identificativi e personali del tirocinante.
b) Garantire al tirocinante assicurazione INAIL per copertura agli infortuni sul lavoro
c) Garantire al tirocinante un Assicurazione privata per R.C.
d) Indicare al soggetto ospitante il progetto di tirocinio (STAGE).
e) Fornire al soggetto ospitante la tabella presenze del tirocinante da ritornare firmata e timbrata alla fine del periodo.
Art. 5
Il soggetto ospitante si impegna a:
a) Rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti.
b) Avere a disposizione per le strutture provinciali competenti per territorio in materia di ispezione la Convenzione del tirocinio, con i dati contenenti in essa.
c) Consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il tirocinante e il responsabile aziendale per verificare l'andamento del percorso.
d) Trasmettere all'ente promotore la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale.
e) Segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio.
f) Garantire le misure generali e specifiche per la protezione della salute e per la sicurezza del tirocinante.
g) Ritornare al soggetto promotore i documenti compilati e firmati (Convenzione di Stage – Tabelle presenze)
h) Concedere al soggetto promotore l'utilizzo dei dati ed immagine in conformità al Dlgs 196/2003 e dell'articolo 13 del regolamento Europeo 679/2016, ed ai sensi degli art. 10 e 320 cod. civ. per scopi promozionali relativi al progetto formativo di Piuitalia.
i) Qualora rilevi inosservanze e comportamenti non consoni da parte del soggetto ospitato, potrà interrompere lo stage e comunicare a Piuitalia eventuale interruzione.
Art. 6
La realizzazione del tirocinio non comporta per il soggetto ospitante e per l'ente promotore alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.
Art. 7
Le parti si impegnano a trattare i dati personali connessi alla esecuzione della presente convenzione, conformità alle prescrizioni del D.lgs 196/2003 e dell'articolo 13 del regolamento Europeo 679/2016.
Art. 8
La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata (La durata è riportata nell'allegato A). L'ente promotore si riserva altresì la facoltà di non rinnovare e/o interrompere la presente convenzione, nel caso in cui si realizzino gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento dei tirocini.
Art. 9
Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione è competente a decidere il foro di Terni.